(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 33
                         del 16 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982,
n. 29, come modificato dall'art. 2 della legge  regionale  22  agosto
1984, n. 25, e' sostituito dal seguente:
   "Beneficiarie   dei   contributi   previsti   dalla   legge  sono,
prioritariamente, le imprese agricole zootecniche aventi gli impianti
nei territori dei comuni non ricompresi nelle aree di cui al reg. CEE
20 luglio 1993,  n.  2081,  Obiettivo  5b,  che  non  recapitano  gli
scarichi in pubbliche fognature.".